[Lex Visigothorum, in MGH, Legum Sectio, I, t. I, a c. di K.ZEUMER, Hannover 1902]
"La divisione delle terre o dei boschi tra Goti e Romani non deve essere turbata per nessun motivo, se è stata regolarmente approvata, ed i Romani non devono pretendere o prendere alcunché delle due parti dei Goti, o i Goti non devono prendere o pretendere alcunché della terza parte dei Romani, eccezion fatta per quello che è stato donato in eccedenza da noi".
"I giudici di ciascuna città, gli intendenti ed i preposti tolgano a quelli che le hanno usurpate le terze parti dei Romani e le restituiscano ai Romani senza indugio con le loro imposte, perché nulla di quel che appartiene al fisco deve deperire; tuttavia, se sono passati quarant'anni, [gli usurpatori] non vengano espulsi".

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